agevolazioni nell'ambito dei piani di recupero
di iniziativa pubblica o privata convenzionati
art. 5, L.
22.04.1982, n. 168
Nell'ambito
dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purché
convenzionati, di cui agli artt. 27, sgg., L. 05.08.1978, n. 457, ai
trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero,
si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa.
Nello
stesso ambito le permute sono esenti dall'imposta sull'incremento del valore
sugli immobili e sono soggette alle imposte di registro, catastale e ipotecaria
in misura fissa.
artt. 27, sgg., L. 05.08.1978, n. 457
I
comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone
ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del
patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla
conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione
del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili,
complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad
attrezzature.
Le
zone sono individuate in sede di formazione dello strumento urbanistico
generale ovvero, per i comuni che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, ne sono dotati, con deliberazione del consiglio comunale
sottoposta al controllo di cui all’art. 59, L. 10.02.1953, n. 62.
Nell'ambito
delle zone, con la deliberazione di cui al precedente comma o successivamente
con le stesse modalità di approvazione, possono essere individuati gli
immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio
della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al
successivo art. 28.
Per le aree e gli immobili non
assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo si attuano
gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le previsioni degli
strumenti urbanistici generali. Ove gli strumenti urbanistici generali
subordinino il rilascio della concessione alla formazione degli strumenti
attuativi, ovvero nell'ambito delle zone destinate a servizi i cui vincoli
risultano scaduti, sono sempre consentiti, in attesa di tali srumenti
urbanistici attuativi, gli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d)
del primo comma dell’art. 31, che riguardino singole unità immobiliari o parti
di esse. Inoltre sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del
primo comma dell'art. 31 che riguardino globalmente uno o più edifici anche se
modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti purché il
concessionario si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e
spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta
ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il
comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della L.
28.01.1977, n. 10, e successive modificazioni (cfr. art. 14, L. 17.02. 1992, n.
179).
Not. Pasquale Colliani
Sottolinea la prassi per il conseguimento del beneficio fiscale, da parte dell’Ufficio del regsitro di Salerno, che chiede la allegazione di un certificato del Comune che attesti la inclusione dell'immobile (foglio e mappale catastali) in un piano di recupero approvato (in genere dal C.C.).
Se il piano di recupero è di iniziativa pubblica, l’Ufficio non chiede la stipula della convenzione di cui è cenno nella legge e tale situazione di solito viene anche certificata.
L'Ufficio sembra, poi, richiedere che sia dimostrata l'avvenuta esecuzione dei
lavori entro un certo termine (nei tre anni) e pretende che i lavori da
eseguire all'immobile siano sempre lavori strutturali, e non anche di
manutenzione, sia pure straordinaria, come ratio vorrebbe.